Art. 4.
(Modalità dell'intervento pubblico).

      1. L'intervento pubblico nell'edilizia residenziale favorisce, per la costruzione e il recupero degli immobili, l'uso di materiali ecocompatibili e di fonti di energia rinnovabile, nonché la rimozione delle barriere architettoniche.
      2. L'intervento pubblico è, altresì, attuato garantendo il funzionale inserimento urbanistico degli interventi e delle urbanizzazioni primarie e secondarie connesse con i piani di edilizia residenziale pubblica.